Misure di prevenzione contro il rischio di incendi boschivi e d’interfaccia in vista del periodo di massima pericolosità di inneschi e propagazione incendi
08 Maggio 2026Misure di prevenzione contro il rischio di incendi boschivi e d’interfaccia in vista del periodo di massima pericolosità di inneschi e propagazione incendi ordinanza n. 49 del 08/05/2026
ORDINA
Ai proprietari o aventi diritti reali, di/su terreni a rischio incendi, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro e non oltre il 15 maggio 2026:
1) alla esecuzione degli interventi di pulizia, estirpazione di vegetazione e cespugli, potatura di rami e di quant’altro si protenda lungo i percorsi autostradali, stradali e ferroviari,
nonché nelle vicinanze di linee elettriche e che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio;
2) alla esecuzione degli interventi di pulizia degli appezzamenti di terreno in stato di abbandono, con interventi di estirpazione di vegetazione e cespugli, sia a tutela dei
fabbricati ricadenti negli appezzamenti medesimi, sia a tutela dei fondi vicini, nonché realizzazione di fasce tagliafuoco di protezione, di larghezza pari ad almeno 15,00 metri, in
prossimità di strade, ferrovie e infrastrutture viarie in genere, nonché di linee elettriche;
3) alla RAP, per quanto riguarda il sito di Bellolampo, di attivare tutte le misure di prevenzione, protezione e gestione indicate in premessa.
Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade dovranno provvedere alla pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.
La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, nonché dei Regolamenti Comunali.
ORDINA ALTRESÌ
Ai proprietari o aventi diritti reali, di/su terreni a rischio incendi, limitrofi ai seguenti stabilimenti:
▪ deposito di Palermo della ENI S.p.A.;
▪ deposito oli minerali di Palermo della Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l.;
di provvedere a proprie cure e spese, entro e non oltre il 15 maggio 2026:
1) alla esecuzione degli interventi di scerbamento, eliminazione di arbusti ed ogni altra azione ritenuta necessaria al fine di eliminare ogni possibile pericolo di incendio.
La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, nonché dei Regolamenti Comunali.
VIETA
a) a chiunque, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre pp.vv., di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale
naturale se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la riproduzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l’ambiente, né mettano in pericolo la salute umana.
b) a chiunque, nello stesso periodo dal 15 maggio al 31 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni incolti con presenza di cespugli, erba secca, stoppie, sterpaglie;
d) l’uso di fuochi d’artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle
appositamente individuate in autorizzazione;
e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente e, in particolare:
a) in caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fonti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada;
b) in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti, anche solo parzialmente, l’innesco di incendio nelle aree a rischio incendio boschivo, nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353;
c) ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art.7 bis del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

