Coronavirus - Domande e Risposte
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MASCHERINA
Quando e dove si deve indossare la mascherina? È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
Quando e dove si deve indossare la mascherina? È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
Dal 16 giugno 2022, è obbligatorio utilizzare le mascherine FFP2 per accedere e utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
- autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
Inoltre, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cioè mascherine almeno chirurgiche) i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
L’obbligo di indossare le mascherine non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
Accesso degli utenti alle prestazioni di pronto soccorso - Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al tampone (antigenico rapido o molecolare). La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione
CONSENTITO SENZA GREEN PASS - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” - SI
Accesso degli utenti a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura
CONSENTITO SENZA GREEN PASS - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” - SI
Accesso degli accompagnatori degli utenti indicati nelle due righe precedenti
CONSENTITO SENZA GREEN PASS - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” - SI
Permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici
CONSENTITO SENZA GREEN PASS - NO
CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” - SI
Permanenza nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati - È sempre consentito agli accompagnatori di tali soggetti prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura
CONSENTITO SENZA GREEN PASS - NO
CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” - SI
Uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali (di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
CONSENTITO SENZA GREEN PASS - NO
CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” - SI
CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” - SI
Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice
Consentito con:
- ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo
- guarigione e tampone negativo
GREEN PASS
Che cos’è la Certificazione verde COVID-19
La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’UE: apre una nuova finestra. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.
Per saperne di più consulta la pagina Certificato COVID digitale dell'UE
Chi può ottenere la Certificazione verde COVID-19?
La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente a chi:
- ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione;
- è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.
Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?
Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:
- test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021: apre una nuova finestra.
- test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.
I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:
- per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);
- nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;
- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;
- per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.
In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.
Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 – pdf
Quando e dove è obbligatoria la Certificazione verde COVID-19 in Italia?
Fino al 31 dicembre 2022 la Certificazione verde COVID-19 è necessaria per accedere come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA e per permanere come accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto soccorso, strutture sanitarie e sociosanitarie.
Per maggiori dettagli vai alla pagina Per cosa serve la Certificazione verde COVID-19
Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Vai a governo.it
E' gratuita la Certificazione verde COVID-19?
Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:
In quanto tempo viene generata e per quanto tempo è valida la Certificazione?
Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui sono collegati.
In caso di vaccinazione:
- per la prima dose la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
- per la dose di completamento del ciclo vaccinale primario e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e sarà valida per 6 mesi (180 giorni) dalla data di vaccinazione;
- per la dose di richiamo (booster) e per chi avesse ricevuto la “quarta dose”, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e ha efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Per ragioni tecniche, la sua validità è collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, che è al massimo di 18 mesi (540 giorni), trascorsi i quali, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la Piattaforma Nazionale-DGC emette una nuova Certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.
Nei casi di guarigione da COVID-19:
- se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;
- se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;
- se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster) la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. La durata di questa Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia dalla data di inizio validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:
- 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
- 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.
Ricorda che per ogni vaccinazione, test o guarigione viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e ricevi via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo puoi recuperarlo autonomamente su questo sito.
Tutte le Certificazioni ricevute restano contemporaneamente valide fino alla loro specifica scadenza e ognuna ha un suo diverso QR code.
GREEN PASS RAFFORZATO
Che differenza c’è tra green pass base e rafforzato?
La differenza sta a indicare quali tipi di Certificazione verde COVID-19 sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.
- Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
- Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
A cosa serve il green pass rafforzato?
L'utilizzo del green pass rafforzato cambia a seconda dell’evoluzione epidemiologica.
Per essere sempre aggiornato, consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Vai a governo.it
Riferimenti normativi
Come avviene la verifica del green pass rafforzato?
I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione RAFFORZATA presente nel menu “Tipologia di verifica”, che va selezionata dal verificatore prima di effettuare la scansione del QR code.
Questa impostazione va utilizzata soltanto nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, cioè solo da vaccinazione o guarigione, per usufruire dell’attività o del servizio.
Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. Vai a governo.it
Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde COVID-19?
Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.
Pertanto, se ne sei già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.
Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.
Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.
REVOCHE
In quali casi una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità può essere revocata?
La Certificazione verde COVID-19 può essere revocata nei seguenti casi:
- test molecolare risultato positivo al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di Certificazione verde COVID-19, in corso di validità;
- certificazione rilasciata od ottenuta in maniera fraudolenta o sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 non conforme.
Al verificarsi di uno di questi casi, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, inserendo i relativi identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica con la App VerificaC19 e comunicate al Gateway europeo affinché siano considerate non valide anche negli altri Stati membri.
La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, attraverso i dati di contatto eventualmente disponibili, eccetto che per le certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta.
La revoca, che è generata a seguito di tampone molecolare positivo, viene annullata automaticamente a seguito del primo tampone antigenico rapido o molecolare negativo, entro 24 ore dall’esito.
Mi è stato revocato il green pass dopo un test molecolare positivo. Potrò riaverlo?
Sì, a seguito di un test antigenico rapido o molecolare negativo il green pass già in tuo possesso tornerà automaticamente ad essere valido fino alla sua scadenza entro il giorno seguente alla comunicazione del test negativo al sistema Tessera Sanitaria.
Riceverai inoltre l’AUTHCODE per il test negativo.
Potrai ricevere invece la nuova Certificazione verde COVID-19 da guarigione solo dopo che il medico o la ASL avranno certificato la guarigione.
Se c'è un errore nella trasmissione di un risultato positivo di un test molecolare, si può annullare la revoca del green pass?
Sì, nel caso in cui ci sia un errore di inserimento dei dati, puoi rivolgerti alle strutture sanitarie dei Servizi sanitari regionali, al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o al medico USMAF o SASN che possono annullare la revoca del green pass indicandone la motivazione.
L'emissione del green pass da guarigione è automatica dopo il tampone negativo?
No, il green pass da guarigione viene emesso soltanto dopo che il medico o la ASL avranno certificato la fine del tuo isolamento e/o la guarigione nel Sistema Tessera sanitaria.
Dopo il test antigenico rapido o molecolare negativo, riceverai invece in automatico l’AUTHCODE per scaricare il green pass da tampone negativo. Entro il giorno seguente, sempre in automatico, verrà inoltre riattivato il tuo precedente green pass da vaccinazione che era stato revocato.
BAMBINI
I bambini dai 5 agli 11 anni che effettuano la vaccinazione ricevono la Certificazione verde COVID-19?
Sì, viene emessa una Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, come già avviene per guarigione e test antigenico rapido e molecolare. Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall’obbligo di green pass per accedere ad attività e servizi in Italia, come indicato nel DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: apre una nuova finestra
La notifica di emissione della Certificazione verde Covid-19 viene inviata ai recapiti forniti dai genitori o tutori in sede di vaccinazione.
I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19?
ISì, i bambini sotto i 12 anni sono esenti dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è richiesto il green pass.
PERSONE VACCINATE
Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò una Certificazione verde COVID-19?
Sì, per ogni dose viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.
Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione.
Dal 27 dicembre 2021, come da decisione europea i green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste":
- 2 di 1 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);
- 2 di 1 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;
- 3 di 3 nel caso di richiamo dopo un ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA;
- 4 di 4 nel caso si sia tra coloro che hanno ricevuto la “quarta dose” di vaccino.
Ho già scaricato un green pass vaccinale per dose booster, ma ho ricevuto recentemente un messaggio con un nuovo authcode, perché?
Chi avesse ricevuto la dose booster di vaccino prima dell'11 novembre 2021 potrebbe aver ottenuto la Certificazione verde COVID-19 con indicazione “dose 3 di 2”. Al fine di allineare le Certificazioni alla dizione prevista dalla decisione europea questi utenti riceveranno un messaggio dalla Piattaforma nazionale DGC, via email o SMS, con il nuovo authcode per scaricare la Certificazione con la dicitura 3 di 3 che sostituisce la precedente.
In Italia la Certificazione può essere utilizzata anche con la dicitura “dose 3 di 2”. Scaricare la nuova Certificazione con la dicitura 3 di 3 è importante per coloro che devono viaggiare in altri Paesi europei, onde evitare disagi.
Gli iscritti all’AIRE, i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la Certificazione verde COVID-19?
Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 su questo sito.
Seleziona la funzione Non hai la tessera sanitaria e sei vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.
Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito le opzioni per chi ha la Tessera Sanitaria o negli altri modi e canali disponibili.
Come ottenere la certificazione
VACCINATI ALL'ESTERO
Sono un cittadino italiano vaccinato o guarito all’estero, attualmente in Italia, come posso ottenere la Certificazione verde Covid-19?
I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf
ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito selezionando l'opzione Non hai la tessera sanitaria (solo test o guarigione) o sei vaccinato all'estero e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.
Quali vaccini somministrati all’estero sono validi in Italia per ottenere la Certificazione verde COVID-19?
Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson), Nuvaxovid (Novavax).
Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:
- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021-pdf
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.
Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.
Come si verifica un certificato emesso all’estero da un Paese terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta in Italia?
Bisogna verificare che sul certificato cartaceo o digitale emesso dalle autorità sanitarie nazionali estere competenti siano presenti questi dati:
- dati anagrafici del titolare;
- dati relativi al vaccino (nome commerciale);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.
Alcuni certificati emessi da Stati Terzi (ad oggi più di 30) possono essere verificati tramite lettura del QR code dall’App VerificaC19. Per sapere quali sono, visita la pagina Certificato COVID digitale dell'UE e vai al paragrafo “Riconoscimento reciproco dei certificati COVID da parte dell'UE e di paesi terzi (extra UE)”.
Qualora si verificassero dei problemi tecnici di lettura del certificato digitale, si dovrà procedere con la verifica cartacea.
I cittadini senza fissa dimora, vaccinati all'estero, possono accedere alle mense e ai servizi sociali?
Sì, i cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 possono accedere alle mense e ai servizi sociali. Per poter garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici, sono assegnati, ove possibile, una Certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale.
PERSONE GUARITE
Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?
Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19.
Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?
Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi nella sezione “Messaggi” dell’App IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.
Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per ciclo primario completato?
Se hai contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due per completare il ciclo primario, e l'infezione da Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo), riceverai la Certificazione verde COVID-19 per completamento del ciclo primario insieme al green pass per guarigione.
Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per ricevere il green pass di ciclo vaccinale primario completato è necessaria una seconda dose, da effettuare entro 180 giorni dall'infezione (fa fede la data del primo test molecolare positivo).
Circolare del Ministero della Salute del 9 settembre 2021 - pdf
Sono guarito dal COVID-19 e ho un green pass da guarigione illimitato, sono esente dall’obbligo vaccinale?
La normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle Certificazioni verdi COVID-19. Infatti, la validità di una Certificazione verde COVID-19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l’adempimento dell'obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati o 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo.
Si fa notare che il rispetto di tali tempistiche è verificato anche attraverso i controlli automatizzati per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale effettuati dai datori pubblici e privati (per esempio Greenpass50+ di INPS; NoiPA del MEF; SIDI del Ministero dell’Istruzione). Nel caso il termine sia stato superato, i sistemi segnalano quindi il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.
Consulta il piano vaccini COVID-19
Riferimenti normativi
- DECRETO LEGGE 1 aprile 2021. N.44 art. 4-quater c.2
- Circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021 – pdf
Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19
PRIVACY E SICUREZZA
È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19?
No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19).
Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche.L'app non ha bisogno di essere collegata alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. VerificaC19, si collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi pubbliche di tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle Certificazioni viene quindi veicolato all’esterno al momento della verifica, né memorizzato sul dispositivo del verificatore.
Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance e su DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021
In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?
Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.
Informazioni per gli operatori - App VerificaC19
Il codice open source dell'App VerificaC19 è disponibile su Github ai seguenti indirizzi:
Ulteriori informazioni tecniche sul funzionamento del sistema sono disponibili su Digital Green Certificate – Public Key Certificate Governance e su DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1073 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2021